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In base al D.L. 78/2010, emanato a seguito del Reg. Ce 904/2010 in materia di contrasto alle frodi IVA, le nuove partite Iva dovranno comunicare, al momento dell'apertura, la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, che potranno essere effettuate solo se l'Agenzia le autorizza. Tale comunicazione, che riguarda i contribuenti residenti nello Stato, gli operatori che vi stabiliscono una stabile organizzazione e quelli che si identificano direttamente ai fini Iva, dovrà essere fatta al momento della dichiarazione di inizio attività. L'Agenzia delle Entrate ha 30 gg. per effettuare i prescritti controlli e per negare, eventualmente l'autorizzazione, in mancanza di risposta, l'autorizzazione si intende concessa. I controlli interesseranno anche le vecchie partite Iva. In particolare, quelle rilasciate dopo il 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del dl 78/2010) dovranno richiedere l'autorizzazione all'iscrizione al VIES entro il 28 febbraio, altrimenti verranno escluse dall'archivio VIES. Le partite Iva che hanno invece iniziato l'attività prima del 31 maggio 2010, l'esclusione dal VIES avviene per la mancata presentazione degli elenchi riepilogativi per gli anni 2009 e 2010 e per la mancata dichiarazione IVA 2009. Una volta estromessi dal VIES, per fare operazioni intracomunitarie è necessario presentare la dichiarazione di volontà e attendere 30 gg., a meno che non arrivi il diniego da parte dell'Amministrazione fiscale.
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